Fonte: laleggepertutti.it – sintesi dell’articolo originale di Angelo Greco
In condominio il confine tra proprietà privata e interesse collettivo è più poroso di quanto creda chi pensa di poter blindare il proprio pezzo di cielo. A ricordarcelo, con la forza di un provvedimento d’urgenza, è il Tribunale di Siena: diritto di accesso per lavori urgenti batte proprietà privata, punto e a capo. Il caso? Un lastrico solare in cima a un palazzo, proprietà esclusiva di una condomina, ma anche tetto di chi abita sotto. Quando le infiltrazioni diventano minaccia concreta per salute e sicurezza, non c’è serratura che tenga.
Il 28 luglio 2025, i giudici senesi hanno imposto l’apertura immediata del terrazzo per permettere lavori di impermeabilizzazione, fermando l’acqua che stava trasformando l’appartamento sottostante in una camera umida a rischio elettrico. Non un banale contenzioso di vicinato, ma una lezione di diritto: in cima alla scala dei valori stanno i diritti costituzionali alla salute e alla sicurezza; subito dopo, l’interesse comune a conservare il bene condominiale; solo in fondo, il godimento esclusivo del singolo proprietario.
Dal dissenso alla porta chiusa: come si è arrivati al tribunale
La storia parte da un classico scenario da assemblea condominiale: l’appartamento al penultimo piano inizia a mostrare muffe, distacchi d’intonaco, allagamenti, perfino cortocircuiti. Le perizie parlano chiaro: colpa delle infiltrazioni dal lastrico solare sovrastante. L’assemblea delibera lavori straordinari, ma la proprietaria del terrazzo mette il veto: niente accesso, nemmeno con ponteggi esterni. Una resistenza che spinge il condominio ad attivare l’articolo 700 del Codice di procedura civile, chiedendo al giudice un intervento immediato.
La legge e il dovere di aprire il cancello
Il Tribunale riconosce due elementi chiave: il fumus boni iuris (diritto palese del condominio) e il periculum in mora (pericolo imminente di danno grave). L’articolo 843 del Codice Civile impone al proprietario di permettere l’accesso per lavori necessari a un bene comune. Il lastrico solare, pur essendo privato, svolge una funzione di copertura per l’edificio. Tradotto: non si può opporre un diniego immotivato, soprattutto quando muffe e impianti elettrici malfunzionanti minacciano la salute di chi vive sotto. La sentenza ricorda anche che le spese si dividono secondo l’art. 1126 c.c.: un terzo al proprietario esclusivo, due terzi agli altri condomini.
Il messaggio finale è chiaro: in condominio, il diritto del singolo è forte ma non illimitato. Davanti a un diritto primario come quello a un ambiente sicuro e salubre, il muro della proprietà privata deve aprire un varco.